Hier die Gesetzestexte, die klar darüber Auskunft geben, dass Hunde nicht "eliminiert" werden dürfen, auch nicht in Tierheimen:
Legge 14 agosto 1991, n. 281, Art. 2. Trattamento dei cani e di altri animali di affezione:
I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'art. 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.
Quelle:
http://www.udacomuneroma.it/normativa/L_281_91.asp
Legge 20 luglio 2004, n.189, Art. 544-bis. - (Uccisione di animali):
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Quelle:
http://www.camera.it/parlam/leggi/04189l.htm